Reverse charge: sanzione in misura fissa in caso di erroneo assolvimento dell’IVA ordinaria

Se, in presenza dei requisiti per l’applicazione dell’inversione contabile, l’imposta, seppure in modo irregolare (cioè con il sistema ordinario anziché in reverse charge), è stata comunque assolta dal cedente o prestatore per effetto dell’avvenuta registrazione, con conseguente confluenza nella liquidazione di competenza, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l’operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. Per tale irregolarità, al cessionario o committente, debitore d’imposta, è applicata una sanzione in misura fissa da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 501 del 22 luglio 2021.