Se, in presenza dei requisiti per l’applicazione dell’inversione contabile, l’imposta, seppure in modo irregolare (cioè con il sistema ordinario anziché in reverse charge), è stata comunque assolta dal cedente o prestatore per effetto dell’avvenuta registrazione, con conseguente confluenza nella liquidazione di competenza, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l’operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. Per tale irregolarità, al cessionario o committente, debitore d’imposta, è applicata una sanzione in misura fissa da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 501 del 22 luglio 2021.